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quc la tortura si può per il detto ri
flesso considerare come un mezzo , che
^può salvar la vita a qualche reo ; però
piuttosto come una cosa caritatevole,
che crudele .
Supponiamo che uno abbia scritto
qualche •sanguinoso Libello contro la
persona d’un Principe; che l’ Autore
di quel Libello sia stato veduto da due
testimoni nell’atto che lo scriveva.4 e
supponiamo che tal Libello sia stato con
segnato alla Giustizia , secondo le Leggi
della quale suppongasi che il suo Au
tore si meriti la morte . Immaginiamo
ci , che questo reo sia già néile forze
costituito, ed esaminato giuridicamente,
ma che abbia -negato il tutto. Si do
manda adesso cosa debba farsi 'd i simil
reo , che secondo le nostre -Leggi non
può essere condannato , perchè non con
fesso? Una delle due : -o ^bisognerà far
l’ingiustizia di rilasciarlo, benché pro
vato reo ; o condannarlo , benché non
confesso ; come si costuma in moki Pae
si . Il primo non lo dirà nessuno ; dun
que dovremo dire, che il supposto reo
convenga xhe sia condannato alla mor
te. Adesso. Se a questo reo sarà da
ta la tortura , e thè resista ; ecco, che
egli eviterebbe una morte certa . Per
un tal reo dunque la tortura sarebbe
una specie di grazia, conforme, ho det-
Dettagli
- Page N°:79
- Publication:
- Author:Cesare Beccaria