LA SCIENZA DELLA LEGISLAZIONE - I
33
servirsene; come l’infamia si scemi a misura che cresce il numero
degl’infami; come dovrebbero essere prescritte le pene pecuniarie; se
queste potrebbero anche aver luogo nel piano d’una buona legislazione
criminale; se, volendosi far uso di queste pene, si debb’avere
ugualmente di mira alle ricchezze dell’offensore che alla condizione
dell’offeso ed alla natura del delitto; se le pene che privano i rei del
consorzio degli altri cittadini e che li rendono utili alla società sieno da
preferirsi a tutte le altre; se fra la somma de’ delitti ve ne sieno alcuni
che il legislatore non deve punire; se ne’ delitti occulti la loro
proporzione colle pene possa essere alterata per la maggiore speranza
dell’impunità che questi delitti inspirano; se ne’ veri delitti di fellonia,
non già in quelli a’ quali il dispotismo ha dato questo nome, conven|ga
mettere per un momento un velo sulla moderazione, come si
nascondevano altre volte le statue degli Dei; se finalmente l’impunità
sia l’effetto necessario dell’eccessivo rigore delle pene e se la sicurezza
d’una pena mediocre abbia maggior forza ad allontanare gli uomini da’
delitti, che il timore d’una pena molto più grande, quando questo
timore viene unito alla speranza di rimanere impunito. Tutti questi
oggetti richiameranno le nostre cure nel terzo libro di questa opera,
dove si parlerà delle leggi criminali. Noi passeremo quindi alle leggi che
riguardano l’educazione, i costumi e la pubblica istruzione, che saranno
comprese nel quarto libro.
54
LIBRO IV
Se le leggi criminali impediscono i delitti, spaventando il cittadino
colla minaccia delle pene, esse non possono sicuramente far
54
Pubblicato, anch’esso in due tomi, con il titolo La scienza della legislazione del cavaliere Gaetano
Filangieri, tomo IV, Delle leggi che riguardano l’educazione, i costumi e l’opinione pubblica, Napoli,
Stamperia Raimondiana, 1785.
38
Dettagli
- Page N°:33
- Publication:
- Author:Gaetano Filangieri