Gaetano Filangieri

LA SCIENZA DELLA LEGISLAZIONE - I
168
ma de’ desideri e de’ pensieri; che uni|sce il cittadino al cittadino e’l
suddito al sovrano; che disarma la mano dell’offeso, nel mentre che
ordina al magistrato di vendicare i suoi torti; che prescrive un culto, che
ordina alcune pratiche religiose, dalle quali l’uomo è dispensato subito
che i bisogni dello Stato lo richieggono; una religione, io dico, di
quest’indole non deve molto imbarazzare un legislatore. Basta che egli
la garantisca dagl’insulti della miscredenza e della superstizione; basta
che egli procuri di conservarla nella sua purezza, purezza che può
essere alterata da’ suoi nemici come da’ suoi ministri; basta ottener
questo, per poter tutto sperare dalla religione e niente temere da’ suoi
abusi.
Ecco la gran differenza che ci è tra il rapporto delle leggi colle false
religioni ed il rapporto delle leggi colla vera.
I princìpi che derivano dal primo debbono essere i princìpi di
correzione, e quelli che derivano dal secondo debbono essere di
semplice protezione: di semplice protezione, io dico, giacché tutto
quello che previene gli abusi della religione fra noi giova più d’ogn’altro
263 | alla religione istessa. Un corpo di leggi, per esempio, che limitasse il
numero degli ecclesiastici, che cercasse di proporzionarlo a’ veri
bisogni della religione, che impedisse egualmente a’ membri di questo
sacro corpo di nuotare nell’opulenza che d’avvilirsi nelle miserie; che,
privando una porzione del sacerdozio de’ fondi e de’ domini che
stanno male impiegati tra le sue mani, sottraesse nel tempo istesso
l’altra dalla umiliazione d’andar mendicando i mezzi della sua
sussistenza, sostituendo, come si osserverà altrove, alle proprietà della
prima ed alla mendicità della seconda un salario proporzionato alla
gerarchia, alle funzioni, agli obblighi di ciaschedun ministro del
santuario; un corpo di leggi di questa natura, prevenendo una gran
porzione degli abusi che macchiano la religione, ne sarebbe il più fermo
sostegno ed il miglior garante; egli favorirebbe nel tempo istesso il
decoro della religione e la prosperità dello Stato. Questo è evidente.
Quando il numero degli ecclesiastici fosse ristretto, quando fosse
proporzionato a’ veri bisogni della religione, allora il sacerdozio
264 potrebbe trovare mag|gior rigidezza di costumi e maggior perfezione
262

Dettagli

  • Page N°:168
  • Publication:
  • Author:Gaetano Filangieri
Loading...