Alessandro Maurini
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STORIA DEL PENSIERO POLITICO 1/2017
dinanza intere categorie sociali – donne, neri, schiavi, non proprietari
le più macroscopiche.
Enorme il dibattito che si potrebbe aprire sul tema. Perché, nel
contesto del movimento emancipatorio illuminista che da una parte
all’altra dell’Atlantico diffuse nel discorso pubblico il linguaggio dei
diritti dell’uomo fino a tradurlo in termini giuridici nella Declaration of
Indipendence (1776) e nella Déclaration des droits de l’homme et du ci-
toyen, la parola uomo senza dubbio faceva riferimento «al genere uma-
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no, non al sesso maschile» . Inoltre, di quel movimento, la Déclaration
des droits de la femme et de la citoyenne (1791) di Olympe de Gouges
e la Société des amis des Noirs (1788) di Brissot e Clavière costitui-
vano senza alcun dubbio due preziosi fiori all’occhiello 3 . Infine, per
evitare ogni ambiguità, nella sua Esquisse (1794), di fatto il manifesto
programmatico di quel movimento, Condorcet non a caso adottò la
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formula, appunto meno ambigua, di «espèce humaine» .
Si potrebbe, si diceva. Ma nonostante sia perlopiù evidente che,
solo per prendere l’esempio più noto, la Court Européenne des droits
de l’homme non sia un’istituzione internazionale per la tutela dei di-
ritti dei maschi bianchi, liberi e proprietari, bensì chiaramente di tutti
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gli esseri umani – anche dal punto di vista giuridico, d’altronde, par-
rebbe evidente e valido fare riferimento normativo alla polisemia del
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termine uomo – l’abolizione della schiavitù, l’uguaglianza nei diritti
politici e i diritti di genere sono state conquiste così faticose, gloriose
e fondamentali da rendere insindacabilmente necessario che nel lin-
guaggio politico contemporaneo, a scanso di equivoci, si adotti la for-
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mula diritti umani .
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Ibidem.
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Da leggere ancora oggi per mettere in seria discussione le accuse di sessismo e di
razzismo mosse all’Illuminismo da un «contro-Illuminismo» presente in molta bibliogra-
fia e letteratura contemporanea.
4
Condorcet, Esquisse d’un Tableau Historique des Progrès de l’Esprit Humain, Paris,
Vrin, 1970, p. 39 e sgg.
5
Anche senza che l’area anglosassone la traducesse necessariamente, come ha fatto,
European Court of Human Rights, anziché, come avrebbe voluto una traduzione più let-
terale, European Court of the Rights of Man.
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Cfr. J.-L. Egger, «Diritti dell’uomo» e «diritti umani»: sinonimia pacifica?, in «Le-
ges», 3 (2014), pp. 503-509, in particolare pp. 505-506.
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E, tra queste, soprattutto i diritti di genere, per «il pari trattamento linguistico di
uomo e donna» (ivi, p. 503). Cfr. soprattutto A. Fraser, Becoming Human: The Origins
and Development of Women’s Human Rights, in «Human Rights Quarterly», 21 (1999),
n. 4, pp. 853-906 e S. Bahar, Human Rights are Women’s Right: Amnest International and
the Family, in B.G. Smith (ed.), Global Feminism since 1945, London, Penguin, 2000,
pp. 265-289.
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