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Potrebbesi distinguere il dolo dalla
colpa grave, la grave dalla leggera
e
questa dalla perfetta innocenza, ed as
segnando al primo le pene dei Delitti
di falsificazione , alla seconda minori >
ma con privazione di libertà, riserban
do all’ ultima la scelta libera dei mezzi
di ristabilirsi , togliere alla terza la li
bertà di farlo , lasciandola ai Creditori*
Ma le distinzioni di grave e di leggero
debbon fissarsi dalla cieca ed imparzial
legge, non dalla pericolosa ed arbitraria
prudenza dei Giudici. Le fissazioni dei
limiti sono così necessarie nella politi
ca , come nella matematica , tanto nel
la misura del ben pubblico , quanto nel
la misura delle grandezze.
Con quale facilità il provido Legisla
tore potrebbe impedire una gran parte
dei
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tu tti i membri della società ai mali , per cui
tante combinazioni vi sono per farli
,
sarebbe un
subordinare ifini ai mezzi » -
logi stiro
di iurte leScienze • >c
della' politica ,
nel quale son caduto nelle pre
cedenti
E o n ove dicea , che il fallito in
nocente
pegno
dovesse■seser custodito come
dei tuoi
o adoperato come schiavo al
, d i i b e t
lavoro, per li Creditori. Ho vergogna di avere
scritto così . Sono stato accusato ’
,
nioon meritava . Sono stato accurato di se-
d i z i i ,
e
diz.ì°ne » e
non1°
rjtti della umanità i e nessuno
m Ho offeso
. e v a i r t
ha fot*
t o rimprovero !
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Dettagli
- Page N°:11
- Publication:
- Author:Cesare Beccaria