§. XL.
Del Fisco .
t u
gilt un tempo, nel eguale quasi tut
te le pene erano pecuniarie. I delitti
degli uomini erano il patrimonio del
Principe : gli attentati contro la pubbli
ca sicurezza erano un oggetto ai lusso:
le chi teresse pene era di. destinato era vederla dunque a offesa. difenderli una L’oggetto lite aveva tra il del Fi in
sco ( l’esattore di queste pene) ed il reo ;
un affare civile, contenzioso, privato
piuttosto che pubblico, che dava al Fi
sco altri diritti che quelli somministrati
dalla pubblica
d,aseed f i al reo altri tor
ti, che quelli, in cui era. caduto per la
necessità dell’esempio .
Il Giudice era
dunque un Avvocato del Fisco piutto
sto, che un indifferente ricercatore dei-
vero , un Agente dell’ Erario Fiscale ,.
anziché il protettore , ed il Ministro del
le Leggi . Ma siccome in questo sistema
il confessarsi delinquente, era un con
fessarsi debitore verso il Fisco, il che eri-
io scopo delle procedure criminali d’al
lora , così la confessione del delitto , e
confessione combinata in maniera che fa
vorisse, c non facesse torto alle ragioni
Fiscali, divenne, ed è tuttora ( gli ef-
I ?
f*r.
Dettagli
- Page N°:39
- Publication:
- Author:Cesare Beccaria