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loro deposto, benché giurassero di aver
vedute le lettere del Mufti. Il suppor
re , che il Generale de’Gesuiti facesse
la leva di un’ armata in Inghilterra, era
tanto stravagante, quanto sarebbe il cre
dere che il Mufti volesse mandare a cir
concidere la Corte di Francia . Fu non
dimeno per mala sorte creduto a Tito
Oates , perchè non vi fosse alcuna sorte
di follìa atroce, che non fosse entrata
nel capo degli uomini . Le leggi d’ In
ghilterra non riguardano come colpevo
li di una cospirazione quelli, che la san
no , e non la rilevano. Suppongono il de
latore tanto infame, quanto il cospirato
re è colpevole. In Francia sono puniti
di morte quelli, che sanno una cospi
razione, e non la denunziano. Luigi
XI., contro il quale spesso si cospirava ,
promulgò questa legge terribile. Un Lui
gi XII., un Enrico IV. non 1 ’avreb
bero mai immaginata .
Una simile legge non solamente forza
un uomo dabbene ad essere delatore di
un delitto, che potrebbe prevenire con
de’ saggi consigli, e colla sua fermezza ,
ma ella lo espone ancora ad essere puni
to come calunniatore , perchè può suc
cedere, che i congiurati prendano tali
misure da non potere esser convinti.
Tale fu precisamente il caso del rispet
tabile Agostino di Thou Consigliere di
Sta-
Dettagli
- Page N°:116
- Publication:
- Author:Cesare Beccaria