Cesare Beccaria

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§ . xvirr.
Del furto domestico •
N e ’ Paesi, ove un piccolo furto do­
mestico è punito colia morte, tal casti­
go sproporzionato non é égli dannosis»
simo alla Società? Non è egli ancora un
invito a rubare? poiché se succede, che
un Padrone dia in mano della giustizia
il suo servitore per un furto leggiero *
e che questo disgraziato sia punito col­
ia pena di morte, tutto il vicinato pren­
de in orrore questo Padrone; ed allora
si sente che la natura è in contraddizio­
ne colla.Iegge, e che per conseguenza
la legge non vaie niente.
Che succede dunque? i derubati non
volendo tirarsi addosso 1 ’ obbrobrio , si
contentano di mandare fuori della loro
casa i loro servitori, e questi vanno a
rubare altrove, e si accostumano a’ la­
trocini, Essendo la pena di morte la
medesima per un piccolo latrocinio, che
per un furto considerabile, è evidente*
che cercheranno di rubare molto.
Ma se la pena è proporzionata al de­
litto, se il ladro domestico è condanna­
to a’ lavori pubblici, il Padrone allóra
lo denunzierà senza scrupolo ; la denun­
zia sarà senza vergogna, ed il furto me-
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  • Page N°:127
  • Publication:
  • Author:Cesare Beccaria
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