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§ . xvirr.
Del furto domestico •
N e ’ Paesi, ove un piccolo furto do
mestico è punito colia morte, tal casti
go sproporzionato non é égli dannosis»
simo alla Società? Non è egli ancora un
invito a rubare? poiché se succede, che
un Padrone dia in mano della giustizia
il suo servitore per un furto leggiero *
e che questo disgraziato sia punito col
ia pena di morte, tutto il vicinato pren
de in orrore questo Padrone; ed allora
si sente che la natura è in contraddizio
ne colla.Iegge, e che per conseguenza
la legge non vaie niente.
Che succede dunque? i derubati non
volendo tirarsi addosso 1 ’ obbrobrio , si
contentano di mandare fuori della loro
casa i loro servitori, e questi vanno a
rubare altrove, e si accostumano a’ la
trocini, Essendo la pena di morte la
medesima per un piccolo latrocinio, che
per un furto considerabile, è evidente*
che cercheranno di rubare molto.
Ma se la pena è proporzionata al de
litto, se il ladro domestico è condanna
to a’ lavori pubblici, il Padrone allóra
lo denunzierà senza scrupolo ; la denun
zia sarà senza vergogna, ed il furto me-
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Dettagli
- Page N°:127
- Publication:
- Author:Cesare Beccaria