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posto tortura rare la nelle , refezione non carceri ha la di , consolazione alcun che ha danno sofferto contro di spe la
Egli resta disonorato
veruna persona .
per sempre nella Società. I.'innocente
disonorato ! c perchè ? perchè egli è sta
Dovrebbe piuttosto ecci
to torturato..'
tare la pietà, ed il rispetto . La ricerca
de’ delitti esige de’ rigori ; questa è una
guerra , che la giustizia umana fa alla
malignità: ma anche nella guerra si usa
della generosità , c della compassione..
Il bravo guerriero è compassionevole ;
e 1 ’ uomo di legge deve esser barbaro ?
Confrontiamo solamente qui in alcuni
punti la procedura criminale de' Roma
ni colla nostra. .
Appresso i Romani i Testimonii era-
•no sentiti pubblicamente presente l’accu
sato , il quale poteva risponder loro ,
interrogarli da sè stesso, o porre ad essi
davanti un Avvocato. Questa proce
dura era nobile, e franca; respirava la
magnanimità Romana .
Appresso di noi tutto si fa segreta-
mente . Un sol Giudice col suo Can
celliere sente ciascheduntestimone l’uno
dopo 1 ’ altro
Una pratica simile sta
bilita da Francesco I. fu autorizzata da’
Commissarii, che compilarono l’Ordi
nanza di Luigi XIV. nel 1670., uno
sbaglio solo ne fu la causa.
:
.Nel
t
* •
Dettagli
- Page N°:138
- Publication:
- Author:Cesare Beccaria