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sono bastanti*. Qual eccesso di clemen
za ! Ciò non oscante anche qui il Giu*
* dice può arbitrare,, vale a dire sopra
uno , o due indizii remoti può far dar
la corda, o mettere sulla sveglia un suo
simile ,
il quale non provato, che sia
reo , e che forse può essere innocente.
In pruova di questo diritto del Giudice
il Boemero cita Quintiliano al libro
delle Istituzioni oratorie. Ma se Quin
tiliano risuscitasse, credo che si meravi
posito glierebbe di corda assai da di un vedersi Giureconsulto citato a pror Te-
desco.
Gl’ indizii prossimi poi sono* quelli,
che si traggono dalla natura del delitto
annunziato ; quindi fanno almeno una
prova semipiena. Vari! sono i casi ,
nei quali s’ ha questa pruova semipiena ,
I Giureconsulti sostengono di averla,
allorché per esempio , un solo testimo
nio maggiore di ogni eccezione, o pure
molti non assolutamente capaci depon
gono senza esitare sul delitto * ,
o pure
quando due testimonii della stessa quali
tà attestano dell’indizio prossimo.
Tale è la teoria , e alla teoria è con
forme la pratica de’ nostri criminalisti,
Io voglio ben credere, che questa teo
ria sia sostenuta dalla ragione. Ma al
lorché nel 1772. due testimonii in Lio
ne deposero di aver veduto alcuni gio-
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va-
v-—*
Dettagli
- Page N°:157
- Publication:
- Author:Cesare Beccaria