LA SCIENZA DELLA LEGISLAZIONE - I
22
sua proprietà; facilità nell'acquisto dei generi necessari o utili pel comodo della vita;
confidenza nel governo; confidenza ne’ magistrati; confidenza negli altri cittadini;
sicurezza di non poter esser turbato, | operando secondo il dettame delle leggi:
questi sono i risultati del principio universale della conservazione e
della tranquillità. Ogni parte della legislazione deve dunque corrispon-
dere ad uno di questi risultati. Ogni legge che non reca alla società uno
di questi benefici è dunque inutile 36 .
Premessi questi dati, noi passeremo rapidamente a sviluppare colla
maggior brevità possibile quelle regole generali, senza delle quali la
scienza della legislazione sarebbe priva di princìpi fissi e sicuri, e
sarebbe nel tempo istesso vaga ed incerta.
Cominciando dal distinguere la bontà assoluta delle leggi dalla bontà
relativa, determinando l’idea precisa dell’una e dell’altra; distinguendo
l’armonia che deve avere la legge co’ princìpi della natura, dal rapporto
che essa deve avere collo stato della nazione alla quale si emana,
sviluppando i princìpi più generali che dipendono da questo doppio
carattere di bontà che deve avere ogni legge; osservando le
conseguenze che ne derivano; deducendone gli errori delle leggi, la
diversità necessaria, l’opposizione anche frequente delle legislazioni, le
vicende de’ codici, la necessità di correggerli, gli | ostacoli che rendono
difficili queste correzioni, le precauzioni che fanno svanire questi
ostacoli; prendendo, io dico, di mira tutti questi oggetti, noi non
37
faremo altro che dare un’idea generale della teoria della bontà assoluta
delle leggi e disporci allo sviluppo della teoria molto più complicata
della loro bontà relativa che è, per così dire, l’aggregato di tutte le regole
generali della scienza della legislazione 38 .
36
Questa concezione utilitaristica dello stato civile e della legislazione è diffusa nella cultura
settecentesca e la si ritrova, a partire da Locke (Two treatises, cit., II, § 7-8), anche in Helvétius,
Condillac, d’Holbach; si noti che anche Morelly, Code de la nature, partie III, Par-Tout, Chez le
Vrai Sage, 1755, sosteneva che unico oggetto delle azioni doveva essere la conservazione e il
benessere dell’uomo.
37
N: dare, V: porgere.
38
Il concetto di bontà assoluta e bontà relativa delle leggi è teorizzato già da A. Turamini, Ad
rubrica pandectarum de legibus libri tres, Florentiae, Francisci Tosi, 1590, è presente in Montesquieu,
Esprit des lois, cit., I, 3, ma richiama il pensiero vichiano (Ferrone, 2003).
18
19
Dettagli
- Page N°:22
- Publication:
- Author:Gaetano Filangieri