LA SCIENZA DELLA LEGISLAZIONE - I
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cittadini che, come si è detto, sono i due oggetti intorno a’ quali si
raggira tutta la scienza della legislazione.
Sviluppando ciò che debba intendersi per tranquillità, noi troveremo
che questa è inseparabile dalla sicurezza e che questa sicurezza non può
essere altro che la coscienza, o sia l’opinione che un cittadino deve
avere di non poter essere turbato, operando secondo il dettame delle
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leggi . Or questa specie di libertà politica, che rassicura tutte le classi,
tutte le condizioni, tutti gli ordini della società civile, che mette un |
freno al magistrato, che dà al più debole cittadino l’aggregato di tutte le
forze della nazione; questa voce, che dice al potente «tu sei schiavo
della legge» e che ricorda al ricco che il povero gli è uguale; questa
forza, che equilibra sempre nelle azioni dell’uomo l’interesse che egli
potrebbe avere nel violare la legge coll’interesse che ha nell’osservarla,
non può essere che il risultato delle leggi criminali. Sopra questo piano
dunque noi tratteremo quella parte della facoltà legislativa che riguarda
l’emanazione di queste leggi. Noi cominceremo dall’esaminare come
dovrebbe dirigersi in una nuova legislazione l’accusa e la difesa
giudiziaria; quale dovrebbe esser l’ordine de’ giudizi criminali; quali i
princìpi e le regole per determinarne la procedura; quale la natura e la
forma degli atti che dovrebbero costituirla; quali sarebbero i mezzi più
opportuni per estirpare da una nazione il germe fatale delle calunnie; se
converrebbe adottare alcune leggi degli Ateniesi dirette all’istess’og-
getto; se la lentezza de’ giudizi favorisca la libertà de’ cittadini; se sia
contrario a questa libertà preziosa il | sistema di strascinare in un
carcere l’accusato prima di assicurarsi del delitto, e di ritenervelo finché
dura il giudizio; se la legge possa privare il cittadino della sua libertà
personale per assicurarsi della sua innocenza; se possa supporlo reo
perché accusato; se possa oltraggiarlo prima di condannarlo; se ne’ soli
delitti capitali si potrebbe venire a questo passo violento, ma necessario
in questo caso, perché qualunque pena si minacciasse all’accusato,
52 È un principio (nota Cotta 1954: 23) affermato già da precedenti autori, tra cui Cicerone, Pro
Cluentio, par. 63, Spinoza, Ethica, IV, teor. 73, Locke, Two Treatises, cit., II, 4, § 22, Montesquieu,
Esprit des lois, XII, 2.
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Dettagli
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- Publication:
- Author:Gaetano Filangieri