Gaetano Filangieri

LA SCIENZA DELLA LEGISLAZIONE - I
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un oltraggio recato alla natura sotto la protezione istessa della legge;
che se il potere dato da essi al marito sulla moglie era troppo esteso;
a
che se questo era piuttosto una proprietà che una preminenza ; che se
era una ingiustizia manifesta il fare che il contratto istesso destinato alla
moltiplicazione della specie desse ad uno de’ contraenti il dritto di
disporre della vita dell’altro; che se era scan|dalosa la legge di Roma
che dava al marito ne’ primi tempi della repubblica il dritto di uccidere
la moglie per aver bevuto anche con moderazione d’un liquore, l’abuso
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b
istesso del quale non era interdetto al marito ; che se il dritto del
divorzio, dato presso la maggior parte degli antichi esclusivamente al
marito, faceva che questi potesse tutto sulla moglie, senza che la moglie
b
potesse almeno aver un rimedio contro l’abuso della sua autorità ; che
se, in una parola, gli antichi legislatori oltrepassarono i limiti del giusto
e dell’onesto nel determinare l’estensione della patria potestà 67 ; 68 noi
faremo vedere che non per questo i moderni sono meno condannabili
per averla così dispoticamente ristretta o, per meglio dire, distrutta. Si
potrebbe | anzi dire, con verità, che la tranquillità pubblica e privata si
è risentita più del difetto, che non si risentì dell’eccesso dei paterni
dritti. L’amore naturale de’ padri verso i figli era un gran preservativo
contro le funeste conseguenze d’un’autorità così estesa; e il timore
a
«Transibant in mancipium viri», Cicer[o], Pro Murena [XII, 27].
b
È vero che presso molte nazioni nel progresso del tempo si estese anche alla
moglie il dritto di cercare il divorzio; ma le cause per le quali esse potevano
cercarlo e gli ostacoli che vi si opposero furono tanti e tali, che quasi
eludevano il beneficio della legge: basta leggere la novella 22, cap. 15 [D.,
Nov. XXII, 15], e la novella 117, cap. 8, cap. 13 e cap. 14 [D., Nov. CXVII, 8,
13, 14] per vedere quanto fosse difficile presso i Romani e quanto doveva
costare alle mogli il cercare il divorzio e quanto facile dalla parte del marito.
Tutto questo si osserverà a suo luogo 68 .
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Si tratta delle leggi di Romolo Si unum biberi, domi, et adulteram puniunto e Adulterii coniuctam vir
et cognati uti volent, necanto. Cfr. Dionigi d’Alicarnasso, Antichità romane, libro II, col. 25.
Il riferimento sembra essere a Genovesi, Della diceosina, cit., in particolare 1, VIII, § 5-7.
La discussione è ripresa da Montesquieu, Esprit des lois, cit., XXVI, 13-14.
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