Gaetano Filangieri

LA SCIENZA DELLA LEGISLAZIONE - I
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Per venir dunque alle regole delle quali si è dimostrata la necessità,
per evitare gli errori | de’ quali si sono dimostrati i funesti effetti, io
comincio dal distinguere la bontà assoluta delle leggi dalla bontà relativa.
Nello sviluppo di questo doppio carattere di bontà che deve avere ogni
legge, si contengono tutte le regole generali della scienza della
legislazione. Io parlerò, prima d’ogni altro, della bontà assoluta.
CAPO IV
Della bontà assoluta delle leggi
Io chiamo bontà assoluta delle leggi la loro armonia co’ princìpi
universali della morale, comuni a tutte le nazioni, a tutti i governi ed
adattabili in tutti i climi. Il dritto della natura contiene i princìpi
immutabili di ciò che è giusto ed equo in tutti i casi. È facile il vedere
quanto questa sorgente sia feconda per la legislazione. Niun uomo può
ignorare le sue leggi. Esse non sono i risultati ambigui delle massime
de’ moralisti, né delle sterili meditazioni de’ filosofi. Queste sono i
dettami di quel principio di ragione universale, di quel senso morale del
| cuore, che l’Autore della natura ha impresso in tutti gl’individui della
nostra specie, come la misura vivente della giustizia e dell’onestà; che
parla a tutti gli uomini il medesimo linguaggio e prescrive in tutti i
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tempi le medesime leggi; che è più antico, dice Cicerone , delle città,
de’ popoli, de’ senati; che ha una voce più forte di quella degli dei e
che, inseparabile dalla natura degli esseri che pensano, sussiste e
sussisterà sempre, malgrado gli sforzi di tutte le passioni che lo
96 Cfr. Cicerone, De legibus, I, VI, 19: «Constituendi vero iuris ab illa summa lege capiamus
exordium, quae saeculis omnibus ante nata est quam scripta lex ulla aut quam omnino civitas
constituta», nonché II, IV, 9: «Sed vero intelligi sic oportet, et hoc et alia iussa ac vetita
populorum vim habere ad recte facta vocandi et a peccatis avocandi, quae vis non modo senior
est quam aetas populorum et civitatum, sed aequalis illius caelum atque terras tuentis et
regentis dei».
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