Gaetano Filangieri

LA SCIENZA DELLA LEGISLAZIONE - I
67
natura non veniva sicuramente alterato in questa legge, era però
modificato e la modificazione era utile.
Il matrimonio era presso i Greci un contratto che obbligava da’ due
lati. Dopo l’adulterio, la legge non vedeva nel marito e nella moglie che
due cittadini. Le sue mire erano tutte politiche. Il legislatore conosceva
benissimo che ’l fondamento d’una nazione sono i costumi. Una legge
i
di Solone obbligava i figli di nudrire i loro padri oppressi dalla miseria;
essa n’eccettuava quelli che erano nati da una pro|stituta, quelli, la
pudicizia de’ quali era stata esposta dal padre con un commercio
infame; e finalmente n’eccettuava i figli a’ quali il padre non aveva fatto
imparare alcun’arte onde potersi alimentare.
j
Il signor di Montesquieu, riflettendo in un luogo su questa legge
degli Ateniesi, dice «che nel primo caso la legge considera che, essendo
incerto il padre, egli aveva renduta precaria la loro obbligazione
naturale; che nel secondo egli aveva denigrata quella vita che loro avea
data; e che aveva loro recato il peggior male che si possa fare ad un
figlio privandolo del suo carattere, e finalmente nel terzo caso il padre
112
aveva renduta
a’ figli insopportabile una vita che essi trovavano tanta
113
difficoltà a sostenere» .
Tutte queste eccezioni non son altro che tante utili modificazioni
114115
del precetto naturale d’alimentare i padri.|
i
114
Leggasi Plutarco nella Vita di Solone .
115
[Montesquieu,] Spirito delle Leggi, Lib. XXIII .
j
112
N: renduta, V: resa.
113 Parafrasi e parziale traduzione da Montesquieu, Esprit des lois, XXVI, 5; si noti però che
Filangieri modifica il senso della frase, traducendo «il [le père] avoit rendu précaire son
obligation naturelle» (corsivo nostro) con «la loro [cioè dei figli, corsivo nostro] obbligazione
naturale» e imputando così l’obbligo naturale ai figli anziché al padre. Questa diversa
traduzione di Montesquieu non si riscontra invece nella versione curata da Genovesi, che è
fedele all’originale, il che fa ancora una volta escludere che Filangieri possa aver lavorato
direttamente su di essa (cfr. Spirito delle leggi del signore di Montesquieu con le note dell’abate Antonio
Genovesi, cit., III, p. 124).
114
Filangieri trae la citazione da Plutarco di seconda mano sia da Montesquieu, Esprit des lois,
XXVI, 5, sia dalle Leges Atticae, cit., p. 468, ma la fonte prima è Plutarco, Solone, XXII, 4.
La citazione si riferisce in realtà a Montesquieu, Esprit des lois, XXVI, 5.
115
93

Dettagli

  • Page N°:67
  • Publication:
  • Author:Gaetano Filangieri
Loading...