LA SCIENZA DELLA LEGISLAZIONE - I
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L’altr’oggetto della bontà assoluta delle leggi è la rivelazione. Se
questa è lo sviluppo e la modificazione de’ princìpi universali della
morale, le leggi non debbono distruggerla né alterarla. Questo sarebbe
urtare un edificio innalzato da un essere che ha i primi dritti alla nostra
ubbidienza. Essa deve anzi servir di guida alla legislazione. Il solo
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decalogo
contiene in pochi precetti quello che appena cento codici
di morale potrebbero racchiudere. I doveri dell’uomo verso dio, verso
se stesso e verso gli altri uomini, vi sono splendidamente definiti. Il
culto interno ed esterno che vi si prescrive è tutto pieno di purezza e di
pietà. Ivi la superstizione e l’idolatria sono egualmente proscritte. La
pace privata delle famiglie, l’onestà coniugale e la pubblica tranquillità
ne sono come le conseguenze. Chi non vede di quanto utile può essere
alla legislazione un modello così perfetto? Se qualche tratto d’umanità e
di beneficenza si vede risplendere a traverso degli errori della presente
legislazione dell’Europa, questo è un beneficio che noi riconosciamo
dallo stabilimento di una religione la quale,| sviluppando i princìpi
naturali dell’affezion reciproca ed eguagliando a piè dell’altare le
condizioni degli uomini, ha messo un suggello di più alla libertà
dell’uomo, proscrivendo la schiavitù domestica. Questa quercia annosa,
l’ombra della quale ha in tutt’i tempi coverta la terra da un polo
all’altro, ha lasciato d’ingombrare l’Europa dopo lo stabilimento del
cristianesimo. Noi possiamo con ragione disputare a’ nostri padri il
primo posto accanto al trono dell’umanità e della ragione. Né l’egizia,
né la greca, né la romana giurisprudenza può essere messa in confronto
colla nostra riguardo a quest’oggetto. Noi non troveremo nell’istoria di
questi popoli un legislatore che abbia rispettati gl’imprescrittibili dritti
della libertà dell’uomo, e che ne abbia adottata l’inalienabilità. Noi non
ne troveremo uno che abbia neppur supposto che nel codice della
natura non vi è alcun titolo che possa render legittima la schiavitù, né
un prezzo che possa pagarla.
116 I dieci comandamenti.
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Dettagli
- Page N°:68
- Publication:
- Author:Gaetano Filangieri