LA SCIENZA DELLA LEGISLAZIONE - I
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La ferrea logica, che da un supposto dritto del vincitore sulla vita del
vinto ne ded|uce un dritto anche più falso, quale è quello di privarlo
della libertà, compensando colla schiavitù il preteso dono della vita,
non è più ammessa nel moderno dritto delle genti, come non sono
ammesse nel moderno dritto civile le vendite della propria libertà o
della libertà de’ figli. Finita la guerra, le catene de’ prigionieri si
sciolgono ed il vincitore restituisce al vinto la sua libertà, la sua patria, i
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suoi beni . Il guerriero non teme più la schiavitù e molto meno la teme
il cittadino.
Un figlio infelice non è esposto, come lo era in Roma, al pericolo
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d’esser venduto dal padre per non avere come alimentarlo. Le leggi
hanno innalzati gli asili, ove l’indigenza | va a riporre i frutti dei suoi
piaceri m . 117118119120
k Se questa generosità non si usa coi pirati delle coste dell’Affrica, questo
deriva perché con costoro lo stato di guerra è perpetuo.
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Le leggi delle XII tavole, dando a’ padri un dritto illimitato su i figli, davano
loro anche quello di venderli. Leggasi Gothofred[us] in Fragm[enta] ad LL. 12
tab[ularum], lib. I, tab. 4 117 . Queste vendite furono quindi condannate con leggi
correttorie delle antiche tavole. Leggasi la legge Abdicatio C. de Patr[ia]
potest[ate] [D., C., VIII, 46]. Ma finalmente dopo qualche tempo si stabilì che
l’eccezione della necessità rendesse legittime queste vendite. Leggasi la legge
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2, C. de Patrib. qui filios [distraxerunt], etc. .
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In Atene si commetteva un’altra barbarie. Vi era un tribunale espresso
per esaminare la nascita de’ cittadini. Se alcuno si trovava non essere
legittimo, cioè non esser nato da legittimo coniugio, era privato della libertà e
venduto come servo. Leggasi Pottero, Archaeologia Graecae 120 , Lib. I, cap. lX,
[pp. 41-52].
117 Jacobi Gothofredi Opera juridica minora, Ludguni Batavorum, Apud Joh. A. Langerak, 1733.
Liber primus quo continentur fragmenta XII tabularum undecunque collecta, tab. IV, col. 167.
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D., C., 4, 43; in realtà Filangieri cita queste fonti attraverso Leges Atticae, cit., libro II, titolo
IV, De liberis legitimis, nothis, adoptivis, et patria potestate, pp. 160-161.
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N: espresso, V: a posta.
120 J. Potter, Archaeologiae graecae sive veterum Graecorum, praecipue vero Atheniensium, ritus civiles,
religiosi, militares et domesticis, fusius explicati, Venetiis, Typis Johan. Mariae Lazzaroni, 1734.
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Dettagli
- Page N°:69
- Publication:
- Author:Gaetano Filangieri