LA SCIENZA DELLA LEGISLAZIONE - I
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Bisognava quindi interessare i consoli nella guerra. Si stabilì dunque
che essi non potessero ottenere gli onori del trionfo, se non dopo una
conquista o una vittoria.
Finalmente il sacerdozio istesso, il sacerdozio così avido in Roma,
come in tutt’i paesi ove il fanatismo ha preso il luogo della religione,
trovava anche il suo interesse nella guerra. Siccome gli dei delle nazioni
soggiogate erano adorati nel Campidoglio; siccome i Romani
credevano di compensare gli oltraggi fatti alle nazioni coll’introdurre un
nuovo culto agli dei che le proteggevano; il sacerdozio vedeva
moltiplicarsi insieme colle conquiste gli dei, i tempi e le offerte, tre
sorgenti fecondissime delle sue ricchezze.
Coloro dunque che ubbidivano, coloro che comandavano, quelli
che maneggiavano la spada e quelli che incensavano i numi, tutti
vedevano nella guerra il fondamento delle loro speranze. Questa
combinazione sublime, questa prodigiosa unità negli interessi di tutti i
cittadini doveva senza dubbio tener sempre aperta la guerra al di fuori e
sempre tranquillo il po|polo nell’interno, perché sempre occupato e
distratto dalla conquista; ma doveva anche mettere un giorno i Romani
nello stato di non aver più nemici da combattere. Essi in fatti vi
pervennero ed allora la loro legislazione, che era stata fino a quel
momento la più opportuna per garantire la loro domestica pace e la
loro libertà sotto gli auspici della guerra, priva di questo istrumento
divenne incompatibile col nuovo stato della repubblica, la quale,
immersa di nuovo nelle civili discordie che le sue leggi non potevano
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più evitare, perdé la sua libertà in mezzo a’ bollori dell’anarchia.
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I migliori codici possono dunque avere le loro vicende .
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Niuno più di Lock ha conosciuta questa verità. Egli n’era così persuaso che,
destinato ad essere il legislatore della Carolina, volle che dopo cento anni
fusse cambiata la sua legislazione. Così pensano i legislatori filosofi 131 .
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Filangieri fa riferimento a tal proposito all’opera di John Locke che nel 1669 stese la parte
relativa alla libertà religiosa dei Fundamental Constitutions of Carolina, peraltro mai entrati in
vigore.
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Dettagli
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- Author:Gaetano Filangieri