Gaetano Filangieri

LA SCIENZA DELLA LEGISLAZIONE - I
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Con questi felici auspici, con questi esordi i più propri per imporre
e per guadagnare la moltitudine, potranno forse le sue leggi non esser
unite all’acclamazione ed a’ voti del pubblico? Ci sarà un cittadino che
dubite|rà dell’utilità del nuovo codice e che esiterà un momento nel
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preferire le nuove leggi alle antiche?
Sì, voi corrisponderete alla loro espettazione, legislatrice augusta
delle Russie, voi farete la felicità dell’antica patria degli Sciti e
preparerete col vostro esempio quella dell’Europa intera.
Finalmente, l’ultimo mezzo e forsi il più efficace per conquistare
l’opinione del volgo, è il mettere nel maggiore aspetto quelle leggi che
prevengono i disordini più conosciuti e più deplorati dalla moltitudine.
Conobbe questa verità un principe filosofo, che in questi ultimi
tempi ha reso egualmente glorioso il suo nome nelle reggie de’ principi,
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che ne’ gabinetti de’ pacifici filosofi. Alle altre savie istituzioni che egli
racchiuse nel nuovo codice, v’aggiunse anche quelle che impedivano la
lunghezza delle liti, male che opprime la maggior parte delle nazioni
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d’Europa e che tutt’i popoli deplorano . Un processo, passando per
tre istanze, non può dura|re più di due anni negli Stati di questo
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Federico re di Prussia.
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Cfr. Il Nakaz (Istruzione) di Caterina II alla commissione per la redazione del nuovo codice:
Instruction de Sa Majesté Impériale Cathérine II pour la commission chargée de dresser le projet d’un nouveau
code de lois, St. Petersbourg, 1769, tradotto in italiano da Giovanni Vignoli e pubblicata a Zurigo
nel 1769, contemporaneamente ad altre due edizioni, una con il titolo Istruzione dell’imperatrice
Caterina II data alla Commissione per il progetto d’un nuovo codice, tradotta nuovamente dal francese in lingua
toscana, Firenze, nella Stamperia Bonducciana, 1769, l’altra con il titolo Istruzione di Sua Maestà
Cesarea Caterina II Imperatrice delle Russie alla Deputazione sopra il piano di un nuovo codice di leggi, Pisa,
Agostino Pizzorno, 1769; uno di questi, probabilmente, è il testo consultato da Filangieri.
154 Il riferimento è all’insieme delle leggi prussiane relative alla riforma del processo e
dell’organizzazione giudiziaria, tracciate già in Formey, Exposition abrégée du plan du Roi pour la
reformation de la justice, in Code Frédéric, ou corps de droit pour les Etats de S. M. le roi de Prusse, s. l., s.
e., 1751 e poi stese nel Project des Codicis Fridericiani Marchici (Königsberg und Mittau, Bey
Johann Jacob Kanter, 1766) elaborato a partire dal 1748 per cura del giurista Samuel von
Cocceji. Poiché il primo libro della Scienza era già concluso alla fine del 1779, Filangieri non
poteva quindi riferirsi ancora ai lavori della nuova commissione legislativa incaricata di redigere
il codice civile prussiano, insediata nell’aprile 1780 e destinata a riformare non il diritto
processuale ma quello sostanziale.
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