LA SCIENZA DELLA LEGISLAZIONE - I
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quest’oggetto così trascurato da’ governi, m’induce qui a dimostrare la
necessità che vi sarebbe d’un censore delle leggi. Questa magistratura,
composta da’ più savi e più illuminati cittadini dello Stato, potrebbe
avere la maggiore influenza su la perpetuità dell’ordine legale. Comincia
una legge ad essere in contradizione coi costumi, col genio, colla
religione, colla opulenza, etc., della nazione? Il censore, destinato alla
perpetuità ed alla conservazione di questi rapporti, farà subito vedere la
necessità che vi è di riformarla. Più: ogni legislazione, per ammirabile
ch’essa sia, deve | avere i suoi vizi ed i suoi difetti. Questi sono i
compagni inseparabili dalle produzioni umane. Il tempo ce li fa
conoscere, ma non è il tempo che può dissiparli e che può toglierli. Il
governo è quasi sempre l’ultimo ad avvedersene. Distratto dalle altre
occupazioni, egli non si avvede, né può avvedersi, che tardi degli errori
della giurisprudenza. In tanto i popoli soffrono, i filosofi declamano e
la legislazione corre a gran passi alla sua rovina.
Un censore delle leggi dissiperebbe tutti questi disordini: consacrato
di continuo alla loro custodia, istruito dello stato della nazione, attento
ad analizzare tutte le cause de’ disordini, egli sarebbe il primo ad
avvedersi degli errori delle leggi. Conosciuto il male e la causa del male,
a
il rimedio è sempre più facile e più opportuno .
Rivolgiamoci un poco all’istoria d’un popolo, le leggi del quale,
superando gli ostacoli del tempo e della filosofia, conservano ancora |
il loro vigore nella maggior parte delle nazioni d’Europa. Ricorriamo a’
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Romani. I Romani
avevano un censore de’ costumi. Essi avrebbero
dovuto anzi aver un censore delle leggi. La loro legislazione, che fino
ad un certo tempo fu ammirabile nel tutto, fu sempre difettosa nelle
a Si avverta che la magistratura che io propongo non dovrebbe essere che
consultiva. Essa lederebbe altrimenti la principale prerogativa della facoltà
legislativa.
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L’intero paragrafo che segue è ricopiato dal paragrafo IV, parte II di Filangieri, Riflessioni
sull’ultima legge, pp. 84-87.
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Dettagli
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- Author:Gaetano Filangieri