Gaetano Filangieri

LA SCIENZA DELLA LEGISLAZIONE - I
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parti. Questi difetti non venivano curati e questa è la ragione per la
quale le loro leggi erano spesse volte in contradizione co’ loro costumi
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e collo stato presente della nazione. Le leggi suntuarie , per esempio,
de’ Romani nel tempo di Cesare avrebbero potuto convenire a’ Romani
b
del secondo e terzo secolo , e pure esse facevano una porzione del
codice della nazione, nel tempo che cinquantamila dramme appena
bastavano per somministrar la spesa d’una cena, che Cicerone e
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Pompeo chieggono a Lucullo, avendolo colto all’improvviso . Fra lo
strepito d’una truppa di servi, che formavano l’accompagnamento
giornaliero de’ cittadini di Roma, le leggi prescrivevano una frugalità
che i Romani disprezzavano e che le ricchezze della nazione non
potevano tollerare. Un censore a|vrebbe sicuramente fatto vedere la
necessità che vi era di abolire queste leggi ed emanarne altre più
adattabili allo stato nel quale era in quel tempo la nazione.
Finalmente, l’ultimo vantaggio che si potrebbe raccorre da questa
magistratura sarebbe un rimedio contro la moltiplicità delle leggi. Un
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legislatore
che emana una legge può egli avere innanzi agli occhi tutti
i casi particolari che vi si debbono comprendere? Al contrario, non ci
vuol molto a vedere che uno di questi casi, che sfugga dagli occhi del
legislatore, la rende imperfetta. La politica non ha ancora ritrovato un
rimedio a questo disordine.
Basta por mente su’l sistema presente de’ governi d’Europa, per
vedere quanto noi siamo ancora lontani dal ritrovarlo.
b
Le leggi Orchia, Fannia, Didia, Lucinia.
158 Si tratta delle norme, comparse nella legislazione romana già nelle XII tavole, che miravano
a limitare gli eccessi del lusso; in età repubblicana si susseguirono le leggi Oppia, Orchia,
Fannia, Didia, Aemilia, Licinia, Cornelia, Antia, Pompeia e Iulia; la fonte di Filangieri è
Macrobio, Saturnalia, II, 13, 17.
159
L’episodio è narrato da Plutarco, Lucullo, XLI, 5.
160 L’intero passo, da questa frase sino all’indicazione della nota c) è ricopiato dal capo III,
parte II di Filangieri, Riflessioni sull’ultima legge, cit., pp. 79-82.
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