Gaetano Filangieri

LA SCIENZA DELLA LEGISLAZIONE - I
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si è trascurato. Questo era l’officio degli Efori in Sparta e questa è una
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delle terribili incombenze del Consiglio de’ Pregati
in Venezia. Ma,
per evitare che il rimedio non sia peggiore del male, le leggi debbono in
tal maniera limitare e combinare l’autorità e i dritti di questa
magistratura, che, anche volendo, essa non possa abusarne. Un’autorità
esorbitante, data ad un cittadino in una repubblica, è il peggiore dei
mali: essa fa, dice Montesquieu m , una monarchia, o più che una
monarchia. In questa le leggi hanno provveduto alla costituzione, o vi
si sono accomodate. La costituzione istessa del governo frena il
monarca; ma in una repubblica, ove un cittadino si fa dare un potere
esorbitante, l’|abuso di questo potere è più grande, perché le leggi, che
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non l’hanno preveduto, non possono neppur frenarlo.
Tra tutt’i i mezzi per prevenire questo male, il più efficace è di
restringere quanto si può la durata di questa magistratura. In tutte le
cariche la legge deve compensare l’estensione del potere colla brevità
della sua durata.
Le romane leggi erano ammirabili riguardo a quest’oggetto. Il
dittatore, al quale la sorte della repubblica era affidata; il dittatore, che
non riconosceva alcun capo, alcuna autorità superiore alla sua, il
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Se in Roma vi fosse stata questa magistratura, il Decemvirato non sarebbe
stato onnipotente, la consolare e la tribunicia potestà non si sarebbero
soppresse durante il governo di questi dieci legislatori, non si sarebbe tolto
l’appello al popolo, non si sarebbe sospeso il corso delle altre magistrature e
Appio Claudio e i suoi compagni non avrebbero fatto impallidire nel tempo
istesso il senato, i nobili e la plebe 178 .
[Montesquieu], Esprit des Lois [II, 2].
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N: del Consiglio de Pregati, V: del Consiglio di X col Tribunale degl’Inquisitori di Stato. È
curioso il fatto che l’errore di Filangieri, corretto nell’edizione veneziana della Scienza del 1782,
non è presente invece in Montesquieu, Esprit des lois, II, 3, da cui deriva l’esempio e ove
correttamente si fa riferimento agli Inquisitori di stato.
L’episodio di Appio Claudio è tratto da Livio, Ab urbe condita, III, 35-36.
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  • Page N°:97
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  • Author:Gaetano Filangieri
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