LA SCIENZA DELLA LEGISLAZIONE - I
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dittatore nelle mani del quale l’assassinio istesso diveniva legittimo ; il
dittatore non regnava, che finché il bisogno lo richiedeva presso i
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Romani .179Egli non aveva | né il tempo di concepire grandi speranze,
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né l’ozio per servirsi del suo potere per renderlo pernicioso alla libertà
n Ricordiamoci di ciò che avvenne sotto la dittatura di Papirio e della
memorabile azione del suo luogotenente Servilio Ahala. Livio, dec. I, lib. IV,
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cap. VIII .
Purché la guerra o l’affare pel quale era stato nominato terminasse prima de’
sei mesi; giacché la maggior durata di questa magistratura non poteva essere
più di sei mesi, scorso il qual tempo il dittatore doveva disfarsi del suo potere.
Se l’affare terminava prima de’ sei mesi, egli si dismetteva da se stesso; ma
quest’abdicazione era volontaria, non derivava dalla legge. Ecco quello che ha
dato origine all’opinione d’alcuni istorici e politici, i quali credono di vedere
nella dittatura una carica spaventevole, giacché, dicono essi, la sua durata
dipendeva dalla volontà di colui che ne era investito. Ma essi han confusa la
libertà che il dittatore aveva di restare nella sua carica, finché non erano scorsi
i sei mesi, col supposto dritto di non poterne essere rimosso scorso questo
tempo. Per ricredersene, basta che si legga Dionisio d’Alicarnasso, lib. V, p.
331, Dione Cassio [Storia romana], lib. XXXVI, p. 18 B [XXXVI, 34, 1-4]. Ma
per confutare in tutto l’opinione di questi politici, io mi fo un dovere di
rapportare le parole della leg. 2, § 18, ff. de orig[ine] juris: [D, I, 2, 2, 30-35]:
«Populo deinde aucto, cum crebra orirentur [recte orerentur] bella, et quaedam
acriora a finitimis inferrentur, interdum, re exigente, placuit majoris potestatis
magistratum constitui: itaque Dictatores proditi sunt, et [a] quibus nec
provocandi ius fuit, et quibus etiam capitis animadversio data est: hunc
magistratum, quoniam summam potestatem habebat, non erat fas ultra
sextum mensem retinere [recte retineri]».
Da queste ultime parole si vede chiaramente che non era in potere del
dittatore di non deporre la carica, giacché questa spirava co’ sei mesi stabiliti
dalla legge. Qualche volta il senato prolungò questa durata fino ad un anno,
come fece nella persona di Camillo, per quel che ce ne dice Livio, lib. VI, c. I
[Ab urbe condita, VI, 1, 7-8], e Plutarco in Camillo, p. 144 E [XXXI, 4]. Così
non avesse introdotto mai quest’abuso pernicioso. «La prolungazione
degl’imperi» dice Macchiavelli «fece serva Roma». Machiavelli, Discorsi sulla
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prima deca di Livio, lib. III, cap. XXIV .
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Più precisamente, l’episodio di Servilio è narrato in Livio, Ab urbe condita, III, 35-36.
180 La nota contiene alcuni riferimenti bibliografici incompleti. Il testo citato di Dionigi
d’Alicarnasso è Antichità romane, la citazione è però tratta da Montesquieu, Esprit des lois, XI, 14.
Per quanto riguarda la citazione da Machiavelli, si tratta in realtà del titolo del capitolo, ove per
«prolungazione degl’imperi» Machiavelli intendeva la proroga dei poteri militari; cfr. N.
Machiavelli, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, III, 24.
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Dettagli
- Page N°:98
- Publication:
- Author:Gaetano Filangieri