LA SCIENZA DELLA LEGISLAZIONE - I
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potere giudiziario, che coll’organo di questi tribunali stessi. Il re,
quantunque costretto a servirsi de’ suoi tribunali nell’esercizio del
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potere giudiziario, non perderà niente
della sua prerogativa finché
questi tribunali saranno considerati come gli organi de’ suoi voleri.
Separata in questa maniera la facoltà giudiziaria dall’esecutiva, separata,
io dico, nel fatto, ma non nel dritto, il | re, malgrado l’invulnerabilità e
l’indipendenza che gli accorda la costituzione del governo, non potrà
con questo eludere la legge, non potrà arbitrariamente giudicare della
vita, dell’onore e delle sostanze dei suoi cittadini. Se egli è
indipendente, se non ci è persona che possa chiamarlo in giudizio, né
potenza legittima che possa giudicarlo, non è cosi de’ suoi tribunali e
de’ membri che li compongono. Le determinazioni d’un tribunale
possono esser esaminate e contradette da un tribunale superiore. Un
cittadino oppresso da un magistrato può accusarlo ad un giudice
competente ed il magistrato può esser punito. Niuna di queste
procedure sarebbe contraria alla costituzione del governo.
L’indipendenza del re non verrebbe ad esser distrutta, verrebbe
soltanto ad esser modificata in favore della sicurezza pubblica.
La legislazione anglicana ha conosciuta la necessità di questo
rimedio e l’ha adottato. Ne’ tempi ne’ quali la sua costituzione era
molto più difettosa di quel che oggi è, il re soleva spesso decidere da sé
solo le controversie de’ cittadini e giudicare i loro processi. L’uso | solo
di questo dritto fece subito conoscere le funeste conseguenze che ne
potevano derivare. Fu dunque stabilito che il potere giudiziario fosse
sempre esercitato in nome del re da’ suoi tribunali e che questi fossero i
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depositari immediati delle leggi.
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Blackston[e, Commentaires, cit.,] t. I, cap. 7, pag. 387, 388.
202 N: niente, V: nulla.
Filangieri fa una parafrasi dalla traduzione francese.
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Dettagli
- Page N°:114
- Publication:
- Author:Gaetano Filangieri