Gaetano Filangieri

LA SCIENZA DELLA LEGISLAZIONE - I
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Ne’ tempi posteriori si tolse anche al re il dritto di deporre i membri
di questi tribunali a suo capriccio. La legge, che aveva cercato di
mettere tra le mani de’ magistrati l’esercizio del potere giudiziario per
potere spaventar l’ingiustizia e l’oppressione nell’esecutore delle leggi,
volle quindi assicurare anche la loro esattezza. Lo Statuto 13, cap. 2 di
Guglielmo III dice che l’incumbenza de’ magistrati durerà finché
adempiranno con esattezza al loro ministero: «quamdiu bene se
gesserint»; non finché piacerà al re, «durante beneplacito».| j 204
Ecco come la legislazione potrebbe riparare al primo vizio 171
inseparabile dalla costituzione di questi governi. La legislazione
anglicana è ammirabile riguardo a questo prim’oggetto; ma lo è essa
egualmente riguardo agli altri due vizi de’ quali si è parlato? Qual
rimedio ha essa opposto all’influenza segreta del principe ne’
parlamenti? Essa ha preso, è vero, alcune misure per fare che l’elezione
de’ membri che compongono la Camera de’ Comuni non venga a
cadere sulle persone che sono più apertamente consacrate al principe.
Essa ha dichiarato, è vero, incapaci d’essere scelti per sedere in
quest’assemblea de’ Comuni coloro che sono impegnati in una
porzione di quelle cariche la provvista delle quali dipende dal solo
205
arbitrio del principe. Tutti i pensionisti
del re ne sono, è vero,
j
Blackston[e], ibid. [p. 388]. Questo stabilimento, unito alla soppressione della
Camera stellata, assicura in una certa maniera in Inghilterra il vigore e
l’impero delle leggi. La Camera stellata, a differenza degli altri tribunali, che
non riconoscono per legge altro che la comun legge, o sia la legge immemorabile, e
gli atti del parlamento, riconosceva le proclamazioni particolari del consiglio
del re e ne faceva il motivo de’ suoi giudizi. Finché questa pianta esotica
allignava nella costituzione brittannica, la protezione della legge non bastava a
garantire l’innocenza del cittadino 204 .
204
205
Blackstone, Commentaires, cit., I, 7, p. 391.
N: pensionisti, V: pensionari.

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