LA SCIENZA DELLA LEGISLAZIONE - I
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munificenza, l’ha resa inesauribile. Un inglese può tutto sperare dal suo
re, ma non può sperare cos’alcuna dal parlamento.
Lasciamo adunque la legislazione anglicana, la quale non ci offre
alcun rimedio opportuno contro questo vizio della sua costituzione.
Contentiamoci di proporne uno che, per la sua semplicità e per la
facilità di impiegarlo, mi pare il migliore. Non si può, in un governo di
questa natura, negare al re la provista di tutte le cariche, così militari
come civili. Questo è un dritto che gli deriva dalla costituzione, la quale
gli affida tutto il potere esecutivo così delle cose che dipendono dal
dritto civile co|me di quelle che dipendono dal dritto delle genti.
Noi sappiamo quanto poco si profittò in Polonia ed in Svezia dalla
diminuzione della prerogativa regia riguardo a quest’oggetto. Non
pensiamo dunque ad abolire, o a diminuire, un dritto che la
costituzione istessa del governo rende inseparabile dalla corona. La
legislazione, io lo ripeto, non deve, né può distruggere la costituzione:
deve solo riparare a’ suoi difetti, a’ suoi vizi. Lasciamo dunque al re la
libertà di disporre di tutte le cariche dipendenti dalla doppia facoltà
esecutiva a lui affidata. Cerchiamo soltanto di bilanciare l’influenza, che
potrebbe dargli questo dritto, col darne degli altri all’assemblea che
rappresenta la sovranità. Che questa abbia quella specie di munificenza
che l’è propria. Come sovrana, essa sola può disporre de’ membri della
sovranità. Qual cosa più strana del dritto dato al re in Inghilterra di
creare così i Lordi spirituali come i temporali? Non sono questi tanti
membri della sovranità? Ed il re, non essendo sovrano per la natura di
questo governo, può egli comunicare agli altri quel che non ha?|
Non è questo un sacrificio assurdo e pernicioso fatto dalla facoltà
legislativa in favore dell’esecutiva? Non è questo un mezzo da privare il
popolo de’ suoi tribuni, per farne tanti realisti perversi? Non si
debbono forsi considerare come perduti per sempre i princìpi d’una
libera costituzione, allorché la porzione la più rispettabile della facoltà
legislativa vien creata dalla potenza esecutrice? Se dunque non solo non
è contrario, ma è della natura di questa costituzione che l’assemblea,
che rappresenta la sovranità, abbia il dritto d’ornarla di qualche
individuo degno di esserne a parte, che questa abbia dunque, prima
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- Page N°:117
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- Author:Gaetano Filangieri