LA SCIENZA DELLA LEGISLAZIONE - I
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assicurarsi dell’imparzialità dell’elezione escluderà dal corpo degli
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elettori l’indigenza
sempre sospetta di venalità ; allora la virtù
sostenuta nei congressi dalla speranza, dal timore e da’ costumi,
richiamerà con costanza la pluralità de’ | suffragi in favore
dell’interesse pubblico, allora la nazione sarà veramente libera e si
persuaderà di esserlo, ed allora, finalmente, si conoscerà la possibilità di
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sostituire una assemblea di cittadini ad un congresso di cortigiani .
Messo, con questi ed altri simili mezzi, un ostacolo all’influenza che
il principe potrebbe avere in questi governi sulle deliberazioni
dell’assemblea che rappresenta la sovranità e la nazione, la legislazione
deve rivolgere i suoi sguardi all’ultimo vizio di questo governo,
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all’incostanza della costituzione.
Si è detto che il dritto di alterarla o di mutare le leggi fondamentali
che la determinano, non si può togliere al congresso senza distruggere
la natura istessa della costituzione. Bisogna dunque pensare a
rendergliene difficile l’uso. Questo si può ottenere determinandosi che,
allorché si tratta di alterare, o di abolire, o di creare una legge
fondamentale, non basti la pluralità de’ suffragi per ammettere la novità
che si propone d’introdurre nella costituzione, ma che si debba
richiedere la pienezza dei voti, per renderla valida e legittima. Questo |
rimedio non toglierebbe all’assemblea quel dritto che non può mai
o
Secondo la legge fatta sotto Arrigo VI, i cittadini che possono dare il loro
suffragio nell’elezione de’ rappresentanti del popolo debbono possedere un
fondo di terra di due lire sterline di rendita. Chi sa lo stato presente
dell’Inghilterra è persuaso che venti lire sterline neppure bastano per non far
conoscere ad un privato cittadino l’indigenza in questo paese 211 .
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L’esclusione degli indigenti dal voto è affermata anche da Montesquieu, Esprit des lois, XI, 6,
da P.-T. d’Holbach, Système social ou principes naturels de la morale et de la politique, Londres, s.t.,
1773, II, 4, p. 49, e dai fisiocratici, tra cui Mercier de la Rivière (Cotta 1954: 155).
210 Il tema della corruzione dei rappresentanti e la critica, in questo senso, al parlamento inglese
sono suggeriti a Filangieri, probabilmente, anche dalla voce di d’Holbach, Répresentants, in
Encyclopédie, ou dictionnaire raisonnée des arts et métiers, cit.
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La legge di Enrico VI cui si riferisce Filangieri è discussa in Blackstone, Commentaires, cit., I,
2, p. 247.
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Dettagli
- Page N°:119
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- Author:Gaetano Filangieri