LA SCIENZA DELLA LEGISLAZIONE - I
120
perdere, ma garantirebbe nel tempo istesso la costituzione dalle
continue vicende che la rendono pericolosa ed incostante. Il combinare
tutte le volontà de’ membri che la compongono è un’intrapresa così
difficile, che non può riuscire che in un solo caso, allorché i vantaggi
che potrebbero risultare dalla novità che si propone fossero troppo
universali per non essere da tutti desiderati, troppo evidenti per non
essere da tutti conosciuti; ed in questo caso la costituzione non
verrebbe ad esser alterata, ma perfezionata. Ecco il solo caso nel quale
212
il liberum veto
p
potrebbe divenir utile in una repubblica .|
Questi sono i rimedi che una savia legislazione potrebbe opporre a’
vizi inerenti a questa specie di costituzione e questi sono i princìpi che
q
derivano dal rapporto delle leggi colla natura di questo governo . Io
credo212d’averli bastantemente sviluppati, ma porrò io termine a questa
p
Per assicurare il vigore e la durata di questo interessantissimo stabilimento
bisognerebbe introdurre una nuova formola di giuramento, colla quale
ciaschedun membro del parlamento, nell’apertura che se ne fa, promettesse di
non proporre, né di dar mai il suo voto in favore di tutto quel che può
riguardare la revocazione di questa legge, e bisognerebbe far un piccolo
codice a parte delle vere leggi fondamentali, che determinassero la vera natura
della costituzione, i dritti e i limiti dell’autorità di chiascheduno de’ tre corpi e
non ammettessero né interpretazione, né ambiguità. In questo codice vi
dovrebbero essere soltanto le vere leggi fondamentali, non già quelle alle quali
abusivamente si è dato questo nome.
q
Io non ho parlato del dritto di tassare o d’imporre nuovi dazi, o di accordare
de’ sussidi. La natura istessa della costituzione dà questo dritto al congresso
che rappresenta la sovranità e non gli si potrebbe togliere senza distruggerla.
Ma, da quel che si è detto, si può vedere che questo Palladio della libertà de’
governi misti è inutile finché i vizi, de’ quali si è parlato, non saranno da una
savia legislazione riparati. Lo stato presente de’ dazi della Gran Brettagna ne è
una incontrastabile prova. Che importa al re di non poter imporre nuovi dazi,
né tassare i suoi sudditi, quando ha il mezzo di farli imporre e tassare dal
parlamento, come e quando egli vuole?
212
Filangieri si riferisce alla costituzione della Polonia.
180
Dettagli
- Page N°:120
- Publication:
- Author:Gaetano Filangieri