Gaetano Filangieri

LA SCIENZA DELLA LEGISLAZIONE - I
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c
contrattare ; io ci veggo anche una certa ruvidezza di maniere, un certo
attaccamento particolare a’ suoi antichi usi, un’anima disposta alla
superstizione ed un certo spirito di orgoglio che gli fa comparir vile la
fatica. Questo mi basta per dedurne che il legislatore deve in questa
nazione profittare riguardo ad alcuni oggetti dell’indole e del carattere
de’ suoi cittadini, e correggerla negli altri.
Egli può servirsi, per esempio, della loro onestà e della loro buona
fede per promuovere e facilitare il commercio interno ed esterno; egli
può sbarazzare i contratti da una gran porzione di quelle solennità che
li ritardano, ma che le leggi hanno dovuto altrove opporre | alla frode
d
ed all’inganno . Egli può servirsi della loro ruvidezza nelle maniere
come d’un sostegno per la rigidezza de’ costumi. Il loro attaccamento
particolare agli antichi usi deve avvertirlo del disprezzo nel quale
potrebbero cadere anche le più utili novità, deve avvertirlo che in
questa nazione, più che in ogni altra, queste debbono esser molto ben
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preparate e con molta sobrietà intraprese. La loro disposizione alla
superstizione dovrebbe far vedere al legislatore che la Spagna avrebbe
piuttosto bisogno d’un’inquisizione contro la soverchia credulità e
contro gl’impostori che ne profittano, che d’una inquisizione contro
l’irreligione alla quale lo Spagnuolo non pare disposto, e dovrebbe
c La loro buona fede si ritrova lodata anche dagli storici dell'antichità.
Giustino [Trogi Pompei Historiarum Philippicarum epitoma], lib. XLIII
loro fedeltà nel conservare i depositi.
d Non sarebbe questa la prima volta che le leggi lasciano al genio ed al
carattere del popolo il far le veci della loro sanzione. Noi sappiamo che i
Romani per molto tempo non ebbero leggi particolari contro il peculato, e
quando questo delitto cominciò a comparire in Roma, fu creduto così
infamante, che la semplice restituzione di ciò che si era preso fu considerata
come un gran pena. Leggasi ciò che dice Livio di L. Scipione, lib. XXXVIII
[Historiae, XXXVIII, 54, 1-12]. Platone (de Legibus, lib. XII [948b-c]) dice che
Radamanto, che governava un popolo pieno di religione, non esigeva per
prova che il giuramento.
239 loda la
239 In realtà XLIV, 2, 1-8.
221

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