LA SCIENZA DELLA LEGISLAZIONE - I
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per le mani, ci era quella della possibilità d’ideare un buon piano di
legislazione anche pel più vasto impero della terra.
Un errore, del quale l’autore dello Spirito delle leggi è stato forse
l’origine e che da una falsa esperienza ha ricevuto un’apparenza di
verità, ha sedotto una gran porzione de’ moderni politici. Si crede
generalmente che i domini di grande estensione non sieno suscettibili
d’altro | governo che del dispotico e che il problema d’una buona
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legislazione non sia risolvibile che ne’ piccioli Stati .
La grand’estensione d’un paese dovrà dunque privarlo di questo
beneficio? Dovranno dunque i grand’imperi languire sotto il giogo del
dispotismo? Sarà forse vero che i corpi più grandi in natura sieno i più
imperfetti e che l’arte non possa perfezionare un colosso, come
perfeziona una piccola statua?
Quest’opinione sarebbe troppo funesta, troppo rattristante per
l’umanità, per non essere oppugnata. Ma io lascio all’istitutrice augusta
delle Russie il far ravvedere l’umanità da quest’errore e il mostrarle col
fatto la possibilità di quest’intrapresa. Nel caso che il suo codice non
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corrisponderà
all’aspettazione dell’Europa e al suo zelo: nel caso che
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questo somministrerà
una prova di più in favore dell’opinione di
questi politici, io li prego di ricordarsi dell’estensione immensa
dell’impero della China e degli elogi che essi stessi han fatti della
moderazione del suo governo e della saviezza delle sue leggi.|
CAPO XVII
Settimo oggetto del rapporto delle leggi:
la religione del paese
Niun oggetto ha tanto richiamata la cura de’ più celebri legislatori
della terra, quanto il rapporto delle leggi colla religione del paese.
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Montesquieu, Esprit des lois, VII, 16-20.
N: corrisponderà, V: corrispondesse.
N: somministrerà, V: somministrasse.
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Dettagli
- Page N°:165
- Publication:
- Author:Gaetano Filangieri