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srovinoso '..I?iasegna re., che V aggregato di',
queste, minime porzioni possibili forma
il diritto di punire , perché, è vero sen
ta' contrasto , che i Sovrani non devo no
aver altra regola.nel punire , che quella
della pubblica utilità., che sia conforme
alla mente del Supremo Legislatore.; ma
è rovinoso poi il sostenere, che il dirit
to , che hanno i Sovrani di punire na
sca .dalle minime possibili porzioni., che
‘olr danno i sudditi .
t %Nessun numero di sòie menome pos
sibili porzioni di autorità potranno mai
dare un-sufficiente diritto, e potere'ai
Sovrani per poter punire i sudditi se
condo il loro interesse^ e pel fine che
si sono uniti gli uomini in Società. Che
se. lo conferiscono, in tal caso i Sovrani
acquisterebbero maggior potere a pro
porzione del maggior numero che com
pone le popolazioni, e .così sarebbe ro
vinato il contratto Sociale contro quello
che non vorrebbe il N. A.^.
Di più se si ammettesse una simil dot
trina., bisognerebbe accordare, che tanto
il tutto.., che le parti, potrebbero rom
pere il patto ,a loro capriccio : e certo
che tutti V attenterebbero tutte le voi-,
■te, che si trattasse di punirli; perchè si
sa., che l’uomo è capace di mancare alle
Leggi, ed ai doveri più sagrosanti, do-
vwmcjue si tratta -di esimer.sé stesso da
Dettagli
- Page N°:26
- Publication:
- Author:Cesare Beccaria