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mai più escogitato suggerimento è . il se
guente , cioè che le Leggi devono fissa*
re un certo spazio di tempo , sì alta di
fésa del reo y che alle prove dei delitti ,
e j-ificrte senza che s’ intenda ciò che si
vòglia dire che il Giudice diverrebbe Le
gislatore , se egli dovesse decidere del
tempo ìiecessario per provare un deUt-
Dei Po r- to (a). Ma in verità , che se 1 ’ A. si fos-
g}p'*
■4 7.
se astenuto di darci un simil consiglio ,
*avrebbe risparmialo^ a sè stesso 1 ’ onta
di comparire poco canuto tra'gli erudi
ti» e poco pratico circa V impossibilità
dell’ esecuzione del suo progetto , ed in
oltre non si sarebbe fatto conoscere per
tanto poco penetrante , sino a non ve
dere , che il suo suggerimento posto in
pratica riuscirebbe un rimedio peggiore
del male .
_Sin dai 1667. in un Regno più Ser-
tentrionale, che Occidentale del nostro.
Emisfero è stato promulgato un Rego
lamento, come qui lo desidera, e lo
propone il N. A. ed in tutte le Reli
gioni si trova eh’ hanno già pensato , e
proveduto lo stesso; ma il N. A. non
s’ è preso la per altrp onorata briga d’
informarsi, se tali 'Regolamenti siano
stati eseguiti , e con quale buon esito.
Non lo voglio mortificar di vantaggio;
dirò.bensì che nella stessa pagina, c su
lo stesso proposito si trova quest’altra.
sua
Dettagli
- Page N°:192
- Publication:
- Author:Cesare Beccaria