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sua nuova dottrina, o per dir meglio
del suo gran Maestro.
Ecco quale sia questa nùova dottrina.
Q<je i delitti atroci (dicel’A .) de' quali
lunga resta la memoria negli uomini y
quando sieno provati , non meritano alcu
na prescrizione in favore del reo' che si
c sottratto colla fuga ; ma i delitti mi
nori ed oscuri devono togliere colla pre
scrizione 1 ' incertezza della sorte ad un
Cittadino j perchè /’ oscurità , in cui so-
?oistati involti per lungo tempo i delitti y
toglie V esempio dell’impunità, e lascia il
potere al reo di divenire migliore . Vuol
dire dunque P A. con questa mai più
escogitata regola criminale, che qua
lunque volta, c dopo qualunque tempo
un uomo reo d’atroci delitti cada nelle
mani della Giustizia , non gli si dovrà
perdonare ; ma che cadendo nelle mani,
della medesima Giustizia un altro uomo
reo di qualche piccolo delitto, gli si do
vrà perdonare,-e non ricercarlo . Ma
questa notissima regola è'tanto generale,
che per la pratica non serve a .'niente ,
perchè conveniva aver accennato quale
debba essere quel grado d’atrocità a5un
delitto, che non deve godere di né&anà
prescrizione, e quale il grado di tenui
tà, dei piccoli delitti, che devono .aver
prescrizione j ed in oltre tanto a riguar
do dei delitti atroci, che dei più leggeri
T ornili.
N
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Dettagli
- Page N°:193
- Publication:
- Author:Cesare Beccaria