Alessandro Maurini
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STORIA DEL PENSIERO POLITICO 1/2017
«messa in scena» di quei diritti in ogni angolo d’Europa – dalla scuola
giusnaturalista napoletana di Gaetano Filangieri e Francesco Mario
Pagano ai Commentaries on the Law of England di William Blacksto-
ne, dalle formule politiche dei Rousseau, dei Diderot, dei Mercier, dei
Voltaire, dei Condorcet ai giovani aufklarer Schiller, Herder e Goe-
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the . Una messa in scena, quella, tradotta in termini giuridici dal co-
stituzionalismo illuminista di Thomas Paine e di Gaetano Filangieri,
di Condorcet e di Francesco Mario Pagano, in opposizione allo Stato
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assoluto, all’Antico regime, al principio di nazionalità .
Insomma, in un’estrema sintesi che non restituisce minimamente,
fra l’altro, le profonde diversità d’analisi e di metodo, dalla fine degli
anni Novanta gli storici dell’Illuminismo elaborano la tesi storiografica
che identifica quella dei diritti dell’uomo e per i diritti dell’uomo come
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la vera rivoluzione del Settecento . Una tesi che, a sua volta, identifica
questa rivoluzione dei diritti come un laboratorio politico della con-
temporaneità. I diritti dell’uomo propugnati dagli Illuministi appaio-
no come il punto di non ritorno nella storia dei diritti, in così netta
discontinuità con tutte le teorie del diritto precedenti e in così netta
continuità con i diritti umani contemporanei 17 . In altre parole, ricol-
legando il problema storico-politico a quello lessicale nel loro inestri-
cabile intreccio, alla netta discontinuità lessicale dovuta e voluta per
le inclusioni delle fondamentali conquiste di quasi due secoli e mezzo
di storia corrisponde (e deve corrispondere) una netta continuità, per
così dire, valoriale. Quali questi valori? Ancora ricalcando l’Esquisse
di Condorcet, e ancora in estrema sintesi: naturale inerenza alla natu-
ra umana, individualità, universalità, inalienabilità e imprescrittibilità.
Infine, loro caratteristica indubbiamente peculiare, la politicità: la po-
liticizzazione dei diritti, cioè la loro traduzione in termini giuridici e
costituzionali, consente di impugnarli come armi politiche contro le
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degenerazioni della sovranità illimitata .
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Ivi, pp. 359 e sgg.. Per il resto, cfr. Id., I diritti dell’uomo tra utopia e storia. Perché
può essere utile riflettere sulla storia dei diritti dell’uomo?, in «Questione Giustizia», 1
(2015), n. 1, p. 35.
15
Cfr. ivi, p. 34, con riferimento a Id., La società giusta ed equa. Repubblicanesimo e
diritti dell’uomo in Gaetano Filangieri, Roma-Bari, Laterza, 2007.
16
L. Hunt, Revolutionary Rights, cit., p. 106.
17
Cfr. V. Ferrone, Enlightenment and the Rights of Man; Building the Political Lan-
guage of Modernity, paper for New History of Human Rights Workshop, University Cen-
ter for Human Values, Princeton University, April 25th, 2015, p. 4.
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«1) Devono essere naturalmente inerenti agli esseri umani in quanto tali; 2) devono
essere uguali per tutti gli individui, senza alcun tipo di distinzione di nascita, di ceto, di
Dettagli
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