Alessandro Maurini

Alessandro Maurini
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STORIA DEL PENSIERO POLITICO 1/2017
senza mezzi termini come rivoluzionari. Inoltre, la stessa intenzione
del nazismo di dichiarare come un compito del Terzo Reich quello di
«cancellare il 1789 dalla storia» sembra costringere a una profonda
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riflessione storiografica sul tema .
Per gli storici del pensiero e del lessico politico sembra invece piut-
tosto prevalere la necessità di riflettere sul problema storico posto da
un rivolgimento valoriale celato sotto il dovuto e voluto cambiamento
lessicale, nonché sulle sue implicazioni e sulle sue dimensioni politiche.
La riflessione non può non partire dallo scioglimento, da parte della
tesi storiografica di Moyn, del nodo che lega i diritti dell’Illuminismo e
della Déclaration del tardo Settecento da quelli del secondo dopoguer-
ra. Le fonti parlano, al contrario, di un legame strettissimo. Un legame
non soltanto linguistico (come si è già evinto dal richiamo emblemati-
co contenuto nel nome della Court Européenne des droits de l’homme
fondata nel 1959 dai Paesi firmatari della Convention européenne des
droits de l’Homme), ma soprattutto contenutistico. Infatti, che nella
Universal Declaration of Human Rights confluiscano i fondamenti del-
la Déclaration, e anzi in alcuni punti essa addirittura la ricalchi, a par-
tire dal primo articolo in cui viene sottolineata per nascita la libertà e
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l’uguaglianza nei diritti, non pare esserci neanche il minimo dubbio .
Peraltro, fattore nient’affatto secondario per quel che qui ci riguarda,
nella Universal Declaration confluiscono i fondamenti della Déclaration
dichiaratamente privi del riferimento alla nazione presente nell’art. 3
– l’articolo utilizzato da Moyn per sostenere
del documento del 1789
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H. Göring, cit. in J. Chapoutot, Controllare e distruggere, Torino, Einaudi, 2015,
p. 159.
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Déclaration, art. 1: «Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti»;
Universal Declaration, art. 1: «Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e
diritti». Si noti anche, sempre nello stesso articolo della Universal Declaration, il richiamo
alla fratellanza («Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli
altri in spirito di fratellanza»): è lo stesso concetto illuminista la cui assenza dalle costitu-
zioni successive alla Déclaration, con particolare riferimento al Code Civil di Napoleone
del 1804, segna emblematicamente e di fatto la fine del costituzionalismo illuminista e
l’inizio del cono d’ombra in cui precipiterà fino, appunto, alla Universal Declaration. Si
noti anche, a questo proposito, soprattutto i richiami della Universal Declaration alla De-
claration of Indipendence («with certain unalienable Rights, that among these are Life…»)
e alla Déclaration («Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza…») sul diritto
alla vita, alla libertà e alla sicurezza («Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed
alla sicurezza della propria persona»), dove è assente, rispetto alla Déclaration, proprio
il diritto alla proprietà, che aveva reso il Code Civil «individualista e patrimonialista» (S.
Rodotà, Il diritto di avere diritti, Laterza, Roma-Bari, 2012, p. 181).
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Universal Declaration, art. 2: «Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le
libertà enunciate nellapresente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di
razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di

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