Alessandro Maurini

Diritti dell‘uomo, diritti umani. Tra la storia dei diritti e i diritti senza storia
STORIA DEL PENSIERO POLITICO 1/2017
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la validità dei diritti dell’uomo esclusivamente all’interno dello stato-
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nazione . Una Universal Declaration, quella del 1948, che a sua volta
sarà indissolubilmente legata a molte conquiste giuridiche successive,
su tutte la Dichiarazione dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea,
proclamata a Nizza nel 2000 e parte integrante della Costituzione Eu-
ropea del 2004 – avente valore legale vincolante dal Trattato di Lisbo-
na del 2009. Lo spirito degli autori di questa Dichiarazione, nelle loro
stesse parole, è quello di guardare alla Déclaration, «quale che sia la
portata che si vuole attribuire a questi due termini [uomo e cittadino]»
– e quindi al di là, per quanto qui ci interessa, dell’esclusività o meno
dei diritti all’interno dello stato-nazione, quell’esclusività che secondo
Moyn ha definito i diritti dell’uomo – come «a una civilizzazione o
secolarizzazione o laicizzazione di diritti ritenuti naturali grazie all’in-
tervento di quello strumento squisitamente artificiale che è appunto il
diritto» . È vero che lo spirito della Dichiarazione è quello di guardare
al costituzionalismo del secondo dopoguerra non certamente soltan-
to come a «una semplice ripresa delle antiche tematiche, quasi che
si dovesse chiudere la lunga e tragica parentesi delle dittature e della
guerra, con una sorta di heri dicebamus che rimetteva al centro dell’at-
tenzione solo la coppia forte nella Dichiarazione dei diritti dell’89 e
nelle dichiarazioni dei diritti degli Stati americani – il nascere di tutti
come liberi e uguali» 40 : questa prospettiva impedirebbe di evidenzia-
re le importanti novità del costituzionalismo del dopoguerra, su tutte
41
quella del principio di dignità . Ma è altrettanto indubbio che libertà
e uguaglianza, riassunte nell’égaliberté alla base del costituzionalismo
contemporaneo 42 , ricostruiscano il «legame spezzato» con il costitu-
zionalismo illuminista 43 .
La tesi di Moyn, infatti, per sciogliere l’evidente nodo tra il costitu-
zionalismo illuminista e quello contemporaneo, nega che i diritti uma-
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origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distin-
zione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del
paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad am-
ministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità».
38
Cfr. nota n. 20.
39
S. Rodotà, op. cit., p. 180.
40
Ivi, p. 183.
41
Ivi, pp. 183-199.
42
Cfr. E. Balibar, La proposotion de l’égaliberté, Paris, Presses Universitaires de
France, 2010. Cfr. anche la declinazione della libertà e dell’uguaglianza a cui sono dedi-
cati i capi 2 e 3 della Dichiarazione dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea.
S. Rodotà, op. cit., p. 184.
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