Alessandro Maurini
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STORIA DEL PENSIERO POLITICO 1/2017
così, anche quando dichiarano di rispettarli, in realtà vogliono accompagnarli a un malin-
conico passo d’addio. I diritti, dunque, diventano deboli perché la politica li abbandona.
E così la politica perde se stessa, perché in tempi difficili, e tali sono quelli che viviamo, la
sua salvezza è pure nel suo farsi convintamente politica dei diritti, di tutti i diritti 56 .
Una lezione, questa sulla forza della politicità, della politicizzazione e
della politica dei diritti come conditio sine qua non per poterli impugna-
re e rivendicare – senza dubbio il chiaro messaggio della straordinaria
proposta politica e costituzionale dell’Illuminismo –, completamente
ignorata da una tesi, quella di Moyn, che rivendica l’anti-politicità a fon-
damento del valore morale dei diritti umani.
Tale tesi, inoltre, ridimensionando e/o negando la storia dei diritti
umani ignora anche un’altra fondamentale lezione di quella storia: la
distinzione tra diritto individuale da una parte e diritto delle comuni-
tà, delle nazioni, dei popoli dall’altra. La mancanza di tale distinzione
ha condotto nella storia alla «identificazione dei diritti umani coi diritti
dei popoli», trasformandoli in «diritti nazionali» 57 . E quindi, di fatto,
al nazionalismo, all’imperialismo, al razzismo e all’antisemitismo triste-
mente noti alla storia europea del XIX e del XX secolo e giustamente
evidenziati da Moyn. Il quale, però, a causa della medesima mancan-
za di distinzione, individua le cause di questi ismi nei diritti dell’uomo,
il cui valore individuale viene disperso perché vengono considerati un
tutt’uno coi diritti dei popoli e coi diritti nazionali che hanno dominato
l’Ottocento e la prima metà del Novecento. La mancanza di tale distin-
zione ignora l’elemento chiave della storia contemporanea dei diritti. Si
pensi alla Universal Declaration che vuole dichiaratamente ricostruire il
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e restituire ai diritti
legame spezzato col costituzionalismo illuminista
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umani il valore dell’individualità caratterizzante i diritti dell’uomo . E si
pensi soprattutto alla lezione di Norberto Bobbio, la cui dottrina del di-
ritto «presuppone una concezione individualistica della società e quindi
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S. Rodotà, op. cit., p. 104.
57
H. Arendt, op. cit., pp. 404, 322, 406.
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«Spezzato» durante un Ottocento e un Novecento in cui, fino appunto alla Univer-
sal Declaration, i diritti dell’uomo paiono essere precipitati in un cono d’ombra storico
e storiografico: non è un caso l’esigenza della storiografia dell’Illuminismo di analizzare
questo gap, per cui cfr. soprattutto D. Edelstein, Mind the Gap: Between the Early Mo-
dern and Modern Histories of Human Rights, paper for New History of Human Rights
Workshop, University Center for Human Values, Princeton University, April 25th, 2015.
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Il riferimento è in particolare agli articoli 12-17, in cui vengono stabiliti i diritti dell’in-
dividuo in rapporto a quelli della comunità, un’attenzione inscritta nella storia dei diritti dal
Platone delle Leggi fino a Hannah Arendt, passando naturalmente attraverso l’Illuminismo.
Dettagli
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