?, c la settima volta avranno ' tutta la-
„ lingua" tagliata .
Questa legge pare savia- ed ' umana ;
poiché non infligge una pena crudele ,
che dopo la settima ricaduta , che non
è presumibile.
Ma per quel che concerne le profa
nazioni più grandi , che si chiamano sa-
crilegii, T ordinanza non parla, che del
furto fatto nelle Chiese, senza spiegar-
- si sopra le altre pubbliche empietà ; for-
s< ^ perchè non abbia previsto tali demen
ze , o perchè' fosse troppo difficile lo
specificarle . E’ riservato dunque alla
prudenza de’ Giudici il punire tali de
litti , benché la giustizia non deva ave
re niente di arbitrario .
In un caso così raro che devono fare
i quenti do Giudici della , la loro ? natura Consultare malvagità del loro , l’ del età fallo, loro de’ il delin scan gra
dalo , della loro ostinazione', il bisogno
che il pubblico* può avere, o non avere
di un' castigo terribile,
persona, proque rei condinone, &
poris'y Ó ’ .dati*, &
vel seve-
t'infyvel
ca(Sv'tneinel)A stntuendum.
là legge non ordina espressamente la
morte per quel delitto , qual Giudice si
Tomo I.
M
cre-
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(a) T/t. jj. ad Ledetti Jv.ìiam.
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Dettagli
- Page N°:87
- Publication:
- Author:Cesare Beccaria