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nano
(a, ) ma nè 1’ antico Testamento,
nè il nuovo hanno proibito all* uomo
1 *uscire di vita , quando non può piò
sopportarla . Non vi è legge Romana ,
che condanni la morte di sè stesso .
A ir incontro vi è la legge dell’Impera
tore Marco Antonino , che non fu mai
rivocata , ed eccone il disposto da essa.
' -> » (6) Che se vostro padre, o vostro
,, fratello senza essere prevenuto da al-
,, cun delitto si ammazzi o per sottrai*-
„ si a’ dolori, o per noia della vira, o
,, per disperazione , o per demenza, il
,, suo testamento sia valido, e succeda-
,, rio ad esso gli Eredi intestati u .
Mal-
« —
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•
00 £'
l'antico
una supposizione
, che
il Vangelo proibì*
T e , o t n m a t s e
nè
, s d i i i o c u poiché nel precetto non Occi
scatto il
des vieti ben compresa la proibizione
sè
ses, tso ed il trasgredirla costituito assoluta-
mente peccato. Iddio in fatti volle l'uomo cu
stode della sua
, v a t i ma non
anche che soffrisse alcuni mali indispcnsabil- •
mente attaccati alla vita ; mali che ben sovente
sono ingranditi dall' imaginazione, e che non
durano almeno nella loro intensità. Che se non
avesse fatto tal divieto
uomo
quanto sperso non si troverebbe aversi questi
tolta la vita per un mal
, ma
in qualche situazione per grande , e
appreso
che poco dopo riconobbe egli stesso ben lontano
dal doverlo ridur a disperazione, cad uccidersi.
(b) Cod. de bonis eorum qui sibi
L. 3, jf. cod.
, c volle
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Dettagli
- Page N°:130
- Publication:
- Author:Cesare Beccaria