Cesare Beccaria

- 4 X 45 X
deve al reo il tempo, e i mezzi opporr
tuni per giustificarsi ; ma tempo così,
breve che non pregiudichi alla prontez­
za della pena, che abbiamo veduto es­
sere uno de’ principali freni dei delitti-
Un mal inteso amore dell’ umanità sem-t
bra contrario a questa brevità di rem­
ico ; ma svanirà ogni dubbio se si ri­
detta , che i pericoli dell’ innocenza cre­
scono coi difetti della legislazione.
Ma le Leggi devono fissare un certo
spazio di tempo , sì alla difesa del reo,,
che alle prove dei delitti , c il Giudice-
diverrebbe legislatore, s’ egli dovesse de­
cidere dei tempo necessario per provare
un delitto-. Parimente quei delitti atro­
ci , dei quali lunga resta la memoria ne­
gli uomini , quando sicno provati, non
meritano alcuna prescrizione in favore
del reo, che si è sottratto colla fuga;-,
ma i delitti minori ed oscuri devono to­
gliere colla prescrizione P incertezza del­
la sorte di un Cittadino, perchè P oscu­
rità, in cui sono stati involti per lungo
tempo i delitti, toglie 1 - esempio della-
impunità, rimane intanto il potere ai
reo di divenir migliore. Mi basta ac­
cennare questi principiò, perchè non può
fissarsi un limite preciso , che per una
data legislazione, e nelle date circostan­
ze di una società: aggiungerò solamen­
te 3 che provata i1utilità, delle pene mo­
de-

Dettagli

  • Page N°:207
  • Publication:
  • Author:Cesare Beccaria
Loading...