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deve al reo il tempo, e i mezzi opporr
tuni per giustificarsi ; ma tempo così,
breve che non pregiudichi alla prontez
za della pena, che abbiamo veduto es
sere uno de’ principali freni dei delitti-
Un mal inteso amore dell’ umanità sem-t
bra contrario a questa brevità di rem
ico ; ma svanirà ogni dubbio se si ri
detta , che i pericoli dell’ innocenza cre
scono coi difetti della legislazione.
Ma le Leggi devono fissare un certo
spazio di tempo , sì alla difesa del reo,,
che alle prove dei delitti , c il Giudice-
diverrebbe legislatore, s’ egli dovesse de
cidere dei tempo necessario per provare
un delitto-. Parimente quei delitti atro
ci , dei quali lunga resta la memoria ne
gli uomini , quando sicno provati, non
meritano alcuna prescrizione in favore
del reo, che si è sottratto colla fuga;-,
ma i delitti minori ed oscuri devono to
gliere colla prescrizione P incertezza del
la sorte di un Cittadino, perchè P oscu
rità, in cui sono stati involti per lungo
tempo i delitti, toglie 1 - esempio della-
impunità, rimane intanto il potere ai
reo di divenir migliore. Mi basta ac
cennare questi principiò, perchè non può
fissarsi un limite preciso , che per una
data legislazione, e nelle date circostan
ze di una società: aggiungerò solamen
te 3 che provata i1utilità, delle pene mo
de-
Dettagli
- Page N°:207
- Publication:
- Author:Cesare Beccaria