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Aerate in una Nazione, le Leggi, che in
proporzione dei delitti scemano o accre
scono il tempo della preseti?ione , o il
.tempo delle prove, formando così delia
carcere medesima, o del volontario esi
lio una parte di pena, somministreran
no una facile divisione dis poche pene
dolci Ma per questi un tempi gran numero non cresceranno di delitti. nel _
la esatta proporzione dell’ atrocità de’
delitti , poiché la probabilità dei delitti
è in ragione inversa della loro atrocità.
Dovrà "dunque scemarsi il tempo dell’
esame, e crescere quello della prescri
zione, il che parrebbe una contraddizio
ne di quanto dissi , cioè , che possono
darsi pene eguali a delitti diseguali, va
lutando il tempo deila carcere, o della
prescrizione, precedenti la sentenza , co
Per ispiegare al Lettore
me una pena.
ia mia idea , distinguo due classi di de
litti: la prima è quella dei delitti atro
ci , c questa comincia dall’ omicidio , e
comprende turre le ulteriori scclleraggi-
ni : la seconda è quella dei delitti mino
ri. Questa, distinzione ha il suo .fonda
mento nella natura umana . La sicurez
za della propria vita
un diritto di na
tura ; la sicurezza dei beni è un dirit
to di società. Il numero dem otivi,
che spingon gli uomini oltre il naturale
sentimento di pietà , è di gran Innr*'.
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Dettagli
- Page N°:208
- Publication:
- Author:Cesare Beccaria