Cesare Beccaria

w
:
;
Aerate in una Nazione, le Leggi, che in
proporzione dei delitti scemano o accre­
scono il tempo della preseti?ione , o il
.tempo delle prove, formando così delia
carcere medesima, o del volontario esi­
lio una parte di pena, somministreran­
no una facile divisione dis poche pene
dolci Ma per questi un tempi gran numero non cresceranno di delitti. nel­ _
la esatta proporzione dell’ atrocità de’
delitti , poiché la probabilità dei delitti
è in ragione inversa della loro atrocità.
Dovrà "dunque scemarsi il tempo dell’
esame, e crescere quello della prescri­
zione, il che parrebbe una contraddizio­
ne di quanto dissi , cioè , che possono
darsi pene eguali a delitti diseguali, va­
lutando il tempo deila carcere, o della
prescrizione, precedenti la sentenza , co­
Per ispiegare al Lettore
me una pena.
ia mia idea , distinguo due classi di de­
litti: la prima è quella dei delitti atro­
ci , c questa comincia dall’ omicidio , e
comprende turre le ulteriori scclleraggi-
ni : la seconda è quella dei delitti mino­
ri. Questa, distinzione ha il suo .fonda­
mento nella natura umana . La sicurez­
za della propria vita
un diritto di na­
tura ; la sicurezza dei beni è un dirit­
to di società. Il numero dem otivi,
che spingon gli uomini oltre il naturale
sentimento di pietà , è di gran Innr*'.
JT--
* jr
x
'
X 4 6
X

Dettagli

  • Page N°:208
  • Publication:
  • Author:Cesare Beccaria
Loading...