§. XIV.
*
.
.Attentai) ,
CImmpunità, p l,ici o
P erch e' le Leggi non puniscono 1 *in
tenzione , non è però che un delitto,
che cominci con qualche azione, che ne
manifesti la volontà di eseguirlo, non me
riti una pena , benché minore all’ esecu
zione medesima del delitto. L’impor
tanza di prevenire un attentato autorizza
una pena: ma siccome tra l’attentato,
« 1 ’ esecuzione vi può essere un interval
lo ; così la pena maggiore riserbata al
delitto consumato può dar luogo al pen
timento.- Lo stesso dicasi quando siano
piò complici di un delitto, e non tutti
esecutori immediati, ma per una diversa
ragione . Quando piu uomini si unisco
no in un rischio , quanto egli sarà più
grande, tanto più cercano che sia uguale
per tutti } sarà dunque più difficile trova
re chi si contenti d'esserne l’esecutore,
correndo un rischio maggiore degli altri
complici. La sola eccezione sarebbe nel
caso che all’esecutore fosse fissato un pre
mio ; avendo egli allora un compenso pel
maggior rischio, la pena dovrebbe esse
re eguale. Tali riflessioni sembreran
troppo metafisiche a chi non rifletterà
essere utilissimo, che le Leggi procuri
no
Dettagli
- Page N°:214
- Publication:
- Author:Cesare Beccaria