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‘ punirà ; perchè i mali , anche minimi ,
quando son certi, spaventano sempre gli'
ànimi umani, e la speranza, dono ce
leste to , ne , che allontana sovente sempre ci tien l’idea luogo dei di mag tut
giori , massimamente quando P impuni
tà so , accordano, che 1 ’ avarizia ne aumenti e la debolezza la forza spes .
Alcuni liberano dalla pena di un pic
colo delitto , quando la parte offesa lo
perdoni, atro conforme alla beneficen
za ed alla umanità, ma .contrario al
ben pubblico , quasi che un Cittadino
privato potesse egualmente togliere col
la sua remissione la necessità dell’esem
pio , come può condonare il risarcimen
to dell’ offesa. 11 diritto di far punire
non è di un solo, ma di tutt’ i Citta
dini o del Sovrano. Egli non può che
rinunziare alla sua porzione di dirit
to , ma non annullare quella degli al
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A misura che le pene divengono più
dolci, la clemenza ed il perdono di veri-.'
tano meno necessarii. Felice la Nazio-f
ne, nella quale sarebbero funesti ! La
clemenza dunque , quella virtù , che è
stata talvolta per un Sovrano il suppte-
s ;r>icntc di tute’ i doveri del Trono, do
-vrebbe esser esclusa in una perfetta Le
gislazione, dove le pene fossero dolci,
ted il metodo .di .giudicare regolare c spe-
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Dettagli
- Page N°:244
- Publication:
- Author:Cesare Beccaria